Art. 4.
(Tipologia di interventi).

      1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono quelli definiti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentite le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, predispone apposite norme tecniche da adottare, anche in deroga a quelle stabilite dalla commissione di cui all'articolo 2, per eseguire comunque gli interventi necessari nel caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della esistente tipologia edilizia e l'immobile o il contesto urbano nel quale esso è situato siano vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.